NUOVO PIANO TRANSIZIONE 4.0: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO AI DUBBI DELLE IMPRESE

NUOVO PIANO TRANSIZIONE 4.0: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO AI DUBBI DELLE IMPRESE

Con la proroga e rafforzamento del Piano Transizione 4.0 introdotti con la legge di bilancio 2021 sono arrivati tanti vantaggi per le imprese, ma anche diversi dubbi legati a un testo della legge non sempre di univoca interpretazione.

Vi riportiamo di seguito alcune delle risposte pervenuteci dal Ministero dello Sviluppo Economico:

 

CREDITO DI IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI

Il nuovo periodo di compensazione ridotto a 3 anni (1 anno fino a 5 milioni di euro per beni non 4.0) si può riportare agli anni successivi in caso di non utilizzo?
R: Il periodo di compensazione di tre anni va considerato come periodo minimo e non massimo: non ci sono limiti temporali nel riportare a nuove eventuali eccedenze.

 Da quale F24 si può concretamente iniziare a fruire dei benefici?
R: Dallo scorso gennaio 2021 per crediti beni strumentali, dall’anno successivo per R&S.

 La cessione del credito attualmente prevista per il Superbonus arriverà anche per questi crediti d’imposta?
R: Al momento non è prevista: il Ministero ha provato a proporla ma non ci sono stati spazi in termini di risorse. Non è escluso che in futuro si possa fare un nuovo tentativo in tal senso.

 Gli oneri documentali sono gli stessi dell’anno scorso? Quando arriva il modello per la comunicazione?
R: Il modello di comunicazione serve solo ai fini statistici e di monitoraggio e non è un elemento che vincola l’accesso all’agevolazione. Il Mise ritiene di pubblicare il decreto che terrà conto sia dei codici tributo sia del 2020 che del 2021 nel primo semestre di quest’anno perché sarà il periodo in cui le imprese avranno consolidato l’ammontare degli investimenti che vogliono portare in agevolazione. Le aziende possono comunque iniziare a investire e compensare subito perché l’attuale mancanza del modello non è un impedimento.

 Quale regime si applica agli investimenti effettuati tra 16 novembre 2020 e 31 dicembre 2020, vista la sovrapposizione dei regimi previsti dalle due Leggi di bilancio? E quale agli investimenti in beni consegnati nel primo semestre del 2021 e ordinati con acconto 20% entro 31 dicembre 2020?
R: La norma approvata in Legge di bilancio è priva di disposizioni di coordinamento tra le discipline del 2020 e quella appena introdotta. È chiaro che questo genera un po’ di incertezza. Nel prossimo decreto, forse già nel Ristori 5, saranno chiariti tutti i dubbi. La data del 16 novembre va considerata lo spartiacque tra i due regimi: per investimenti programmati entro il 15 novembre 2020 (cioè investimenti per cui entro quella data l’ordine è stato accettato ed è avvenuto il pagamento dell’acconto in misura pari almeno al 20%) resta la disciplina del credito 2020, la precedente, indipendentemente da quando gli ordini vengono completati. Tutto ciò che avviene oltre il 15 novembre, rientra nella nuova disciplina.

Che cosa è previsto per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile?
R: Al momento la legge prevede che per il 2021 il credito d’imposta per i beni strumentali semplici passi dal 10% al 15% nel caso in cui si tratti di strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile. Tuttavia, tra le intenzioni del Governo c’è l’idea di modificare questo aspetto legato allo smart working, introducendo delle specifiche categorie negli allegati A e B.

Per i beni immateriali 4.0 è vero che il massimale da 1 mln di euro è unico per tutti e due gli anni?
R: C’è un errore nella norma, il massimale sarà di un milione di euro per ciascuno dei periodi di imposta. Questa precisazione sarà inserita in un prossimo provvedimento.

Impianti di servizio, quando possono rientrare nell’agevolazione e con quale aliquota?
R: Sono esclusi dalle agevolazioni gli impianti di servizio quando sono asserviti e rappresentano una dotazione generale degli immobili. Rientrano nell’agevolazione quando invece sono indispensabili al funzionamento di un bene agevolabile. Se l’impianto di servizio serve più macchinari, si può accedere al credito di imposta ma solo per la quota di pertinenza dell’impianto agevolabile.

Per sostenere la trasformazione digitale delle aziende, è necessario anche investire o potenziare le infrastrutture IT come rack e server a sostegno anche dell’implementazione di software 4.0: questi beni sono inclusi o si prevede includerli nel piano?
R: No, al momento si fa riferimento alla regola generale. Per ora vale l’agevolazione al 10%.

Revamping: è necessario che il bene che si acquista trasformi una macchina non 4.0 in una macchina 4.0 o vale anche un ammodernamento di una macchina già 4.0? E in tal caso vale anche l’ammodernamento di componenti e sistemi meramente meccanici (es. aumento scaffalature magazzini)?
R: Il revamping è stato pensato immaginando la trasformazione di un bene non 4.0 in un bene 4.0. Il Ministero sta riflettendo se si possa mutare l’interpretazione. Sul punto ci sarà una circolare o una FAQ.

Si dice che un bene “revampato” debba avere una componente nuova per renderlo 4.0: qual è il bilanciamento tra i due componenti, se esiste un criterio?
R: Anche su questo tema ci esprimeremo a breve.

È ancora possibile usufruire del vecchio Iper-ammortamento (versione 2019) se l’interconnessione di un macchinario avvenisse, per esempio, oggi? Ovviamente con investimento effettuato nel 2019.
R: Sì, è il caso dell’interconnessione successiva.

Se acquisto un bene 4.0 da un fornitore straniero posso fruire dell’agevolazione?
R: Sì, l’incentivo agisce sulla domanda, non sull’offerta

Se acquisto un bene 4.0 agevolato e lo uso in un cantiere all’estero, cambia qualcosa?
R: Il bene è agevolabile per utilizzi in territorio nazionale. Si può spostare all’estero, ma seguendo criteri di ragionevolezza e proporzionalità che devono guidare l’utilizzo all’estero per tempi limitati.

 

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN

 Da quando si applicano le nuove aliquote? Nella nuova legge di bilancio il comma 1064 dice che all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 198, dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono inserite le seguenti: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022»; vuol dire che le nuove aliquote valgono già a partire dal 2020?
R: Le aliquote nuove valgono da quest’anno. Anche questo punto sarà oggetto di correzione normativa nel provvedimento di prossima emanazione.

Progetti di innovazione, che cosa s’intende per “finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di innovazione digitale 4.0”? è cumulabile con credito d’imposta acquisto beni 4.0?
R: L’ambizione sarebbe quella di coprire tutto il ciclo dell’investimento 4.0, dell’acquisizione del bene o di adeguamento del software. Si potrebbe a quel punto dover ripensare il processo produttivo dell’impresa con un impatto sul modello di business, che può essere agevolato col credito. Le misure sono cumulabili, atteso che agevolano elementi diversi.

I benefici di questo credito devono essere utilizzati obbligatoriamente nei tre anni o se è possibile scegliere di beneficiarne in 5?
R: I tre anni sono il periodo minimo.

La relazione tecnica deve essere asseverata già per le attività 2020 oppure solo a partire dalle attività 2021?
R: La perizia asseverata è una novità che entra in vigore già dal 2020. Bisogna considerarla una garanzia per le aziende stesse che devono trovare una tutela in questa documentazione. Sui dettagli seguiranno chiarimenti.

 

FORMAZIONE 4.0

 La nuova legge ha ampliato la base incentivata, il costo del formatore ora è compreso?
R: Sì, il costo del formatore è ricompreso.

Esiste una percentuale massima di costo imputabile alle distinte voci di spesa?
R: Non esiste una distribuzione delle percentuali. Le spese del formatore possono essere maggioritarie ma non esclusive.

Sono sempre agevolate solo le spese per la formazione del “lavoratore dipendente” o anche per manager e imprenditori?
R: La qualificazione dell’agevolazione come aiuto di Stato impedisce un ampliamento della platea di beneficiari. È una misura destinata solo ai lavoratori salariati, dipendenti. Stiamo ragionando su un altro strumento per promuovere la formazione anche di manager e imprenditori.

È ancora da considerarsi vigente il massimale di spesa del 30% per i docenti/tutor dipendenti impiegati nella prestazione di attività formative?
R: Era un massimale previsto dalla vecchia disciplina, da considerare superato.

Stante il tenore letterale della recente Legge di Bilancio, le citate novità sono retroattivamente applicabili alle attività di formazione svolte nel corso dell’annualità 2020?
R: No, valgono dal primo gennaio 2021.

 

LEGGE SABATINI

 Fino a quando è stata rifinanziata la Sabatini?
R: Le risorse stanziate in legge di bilancio dovrebbero coprire tutto l’anno. Credo che sia la misura più longeva nel nostro ordinamento agevolativo, dal 1965. Abbiamo sempre trovato il modo per rifinanziarla nel caso le risorse finissero.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER MEZZOGIORNO E SISMA

La legge di bilancio ha prorogato anche gli investimenti nel Mezzogiorno ( Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Essendo un beneficio in conto interessi, può essere cumulata ai crediti 4.0?
R: La regola generale per le agevolazioni 4.0, tranne il credito di imposta per la formazione, è che non sono aiuti di Stato. Si parla di cumulo solo tra misure che sono aiuti di Stato. Le agevolazioni 4.0 sono fiscali e come tali dovrebbero essere trattate. Bisogna dunque vedere le regole delle altre discipline: in questo caso specifico non ci sono vincoli nel cumulo. Da precisare che il credito di imposta si può cumulare sui medesimi costi con altre agevolazioni purché non porti al superamento del costo sostenuto. Nel caso del credito di imposta per R&S, le regole sono leggermente diverse, si può cumulare ma la base di calcolo dell’agevolazione deve essere al netto di altri contributi o sovvenzioni: per esempio, se i costi agevolabili sono 100.000 euro e un’altra agevolazione cumulata ammonta a 50.000 euro, l’aliquota si applica solo a 50.000 euro. In tutto ciò interviene un recente parere della Commissione UE, limitato al concetto di cumulo nel settore agricolo, in seguito a una richiesta di chiarimento della regione Sicilia. L’UE dice che la misura generale e specifica per il settore dell’aiuto di stato può essere cumulata ma non si può eccedere il massimo previsto per la misura dell’aiuto di Stato. Un nodo su cui il Mise sta dialogando per trovare una risoluzione.

 

RECOVERY PLAN

L’intervento normativo di cui ha parlato servirà a chiarire alcuni aspetti che abbiamo visto, ma anche a risistemare le coperture a carico del bilancio dello stato e a intervenire ancora su alcune aliquote. Che cosa cambierà e quando?
R: L’unica cosa di cui si può essere sicuri è che non ci sarà un depotenziamento del piano, semmai il contrario: ogni eventuale modifica sarà esclusivamente migliorativa. Tutto quanto descritto finora resterà valido, con l’eccezione dell’aliquota al 15% per lavoro agile che verrà ridefinita.