BENI STRUMENTALI 2021: CHIARIMENTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

BENI STRUMENTALI 2021: CHIARIMENTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

La circolare 9/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 23 luglio fornisce indicazioni relative alle modalità di applicazione del credito d’imposta disciplinato dalla Legge di bilancio 2021 al fine di chiarire i dubbi interpretativi più ricorrenti.

Tra i chiarimenti più rilevanti si segnalano:

  • Sovrapposizione di discipline agevolative: nel caso in cui gli investimenti eleggibili al credito d’imposta siano effettuati nell’arco temporale che va dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021 viene a verificarsi una parziale sovrapponibilità della nuova disciplina con quella prevista dalla legge di Bilancio 2020. La circolare individua come “spartiacque normativo” la data del 15/11/2021 per la determinazione della corretta normativa di riferimento. Pertanto, se alla data del 15/11/2020 è stato effettuato l’ordine ed è stato versato un acconto pari al 20 per cento, agli investimenti completati alla data del 30 giugno 2021 si applica la precedente disciplina prevista dalla legge di Bilancio 2020. Al contrario, se non sono rispettate tali condizioni, agli investimenti verranno applicate le nuove regole di utilizzo previste dalla legge di Bilancio 2021;

  • Rilevanza dell’IVA: la circolare precisa che costituisce una componente del costo del bene l’IVA totalmente indetraibile. In caso di investimenti effettuati tramite contratti di locazione finanziaria, nel caso in cui l’iva sui canoni di locazione sia indetraibile, ai fini della determinazione del costo assume rilievo anche l’IVA pagata dal locatore sull’acquisto del bene;

  • Regolarità contributiva: i soggetti beneficiari del credito d’imposta sono legittimati alla fruizione dello stesso qualora, alla data di utilizzo in compensazione, siano in regola con il DURC. Viene inoltre specificato che la disponibilità di questo documento al momento della fruizione costituisca la prova del corretto adempimento agli obblighi contributivi e debba essere valido per ogni anno di compensazione del credito. Nel caso in cui un’impresa proceda all’utilizzo del credito e non sia in regola con gli obblighi contributi e previdenziali, è previsto l’obbligo di versamento di quanto compensato comprensivo di interessi unitamente ad una sanzione pari al 30 per cento del credito utilizzato;

  • Utilizzo in un’unica quota: è utilizzabile in un’unica quota di compensazione annuale il credito d’imposta per investimenti in beni materiali non 4.0 effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi dei soggetti beneficiari. Al contrario, per i beni immateriali non 4.0 effettuati nel medesimo arco temporale, possono fruire di un’unica quota annuale le imprese con un volume di ricavi o compensi inferiore ai 5 milioni di euro. Viene inoltre specificato che la verifica del limite dimensionale vada effettuato considerando i ricavi o i compensi dei soggetti beneficiari nel periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in funzione del bene.

  • Ritardo nell’interconnessione: viene confermato che l’interconnessione tardiva non ostacola alla fruizione del credito ma costituisce semplicemente uno slittamento del momento a partire dal quale si può godere del beneficio;

  • Verifica del cumulo: viene confermata la cumulabilità del credito d’imposta con altri incentivi a condizione che la somma degli incentivi non superi il costo sostenuto, ovvero l’ammontare dei costi ammissibili;

  • Beni in leasing: confermata la possibilità di investimenti realizzati mediante contratti di leasing. Viene inoltre precisato che in caso di mancato esercizio di riscatto o cessione del contratto di leasing durante il periodo di sorveglianza (entro il 31/12 del secondo anno successivo all’entrata in funzione del bene o interconnessione) l’incentivo è rideterminato.

  • Furto del bene: il furto del bene – comprovato dalla relativa denuncia alle autorità competenti – non costituisce causa di rideterminazione dell’agevolazione.

 

Per approfondimenti consulta il testo integrale della Circolare credito d’imposta per investimenti in beni strumentali o contatta i nostri esperti allo 0522/438524.