RUOLO DELL’RSPP INTERNO O ESTERNO RISPETTO AL DATORE DI LAVORO

RUOLO DELL’RSPP INTERNO O ESTERNO RISPETTO AL DATORE DI LAVORO

Nell’implementazione del Servizio di Prevenzione e Protezione le Aziende devono nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), si tratta di un obbligo che nasce con il Decreto 626/94 poi confermato e mantenuto dal Testo Unico sulla Sicurezza D. Lgs 81/08.

La nomina può ricadere su tre differenti figure: il Datore di Lavoro, su un dipendente aziendale o professionista esterno. Tale figura deve possedere qualifiche e capacità sia in termini di sicurezza che dal punto di vista gestionale e impiantistica, in particolare le qualifiche necessarie sono:

  • Il Datore di Lavoro per svolgere il compito di RSPP deve possedere il diploma di scuola superiore e la partecipazione a specifici percorsi formativi che consentono di conseguire le competenze necessarie per espletare correttamente questo incarico. Il corso ha una durata differente in relazione al grado di rischio associato al Codice ATECO:
    • per le aziende a Rischio Basso il corso di formazione avrà una durata di 16 ore;
    • per le aziende a Rischio Medio il corso di formazione avrà una durata di 32 ore;
    • per le aziende a Rischio Alto il corso di formazione avrà una durata di 48 ore;
  • Un professionista esterno deve possedere il diploma di scuola superiore, partecipazione ad un corso di formazione per RSPP che comprenda specifici Moduli denominati MODULA A, MODULO B, MODULI B SP1, SP2, SP3, SP4 e MOULO C.
  • Un dipendente aziendale per ottenere questa qualifica deve essere nominato dal Datore di lavoro, avere un titolo di studio non inferiore alla licenza media superiore ed aver frequentato l’apposito corso di formazione che comprenda specifici Moduli denominati MODULA A, MODULO B, MODULI B SP1, SP2, SP3, SP4 e MOULO C il cui aggiornamento è quinquennale e con una durata in relazione al grado di rischio.

Tutti i corsi di cui sopra devono essere mantenuti aggiornati con cadenza quinquennale secondo quanto previsto dalle disposizioni normative.

Il Decreto Legislativo 81/08, e varie sentenze della Corte di Cassazione, attribuiscono a tale figura anche a responsabilità penali oltre a quelle contrattualistiche.

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